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I notai lanciano il certificato successorio valido in tutta Europa – Repubblica.it – 26/10

Impronta più europea, con focus sulla formazione e sull’uso della tecnologia, anche al fine di creare una rete tra i registri pubblici europei. Queste le priorità per Paolo Pasqualis, membro del Consiglio nazionale del notariato con delega agli affari internazionali, che a partire da gennaio 2016 sarà il nuovo presidente del Consiglio dei notariati dell’Unione europea (Cnue), organismo che raggruppa 22 notariati su 28 Paesi dell’Unione europea. Il primo banco di prova è rappresentato dal “certificato successorio europeo”, il nuovo documento, che è stato istituito dal regolamento sulle successioni (il regolamento europeo del 4 luglio 2012, n. 650, entrato in vigore in Italia a partire dal 17 agosto 2015), destinato a fornire informazioni relative ai soggetti interessati alla successione e ai diritti loro spettanti, nel caso in cui siano coinvolti persone o beni in Paesi diversi…

 

da www.repubblica.it   del 26/10/2015

Non si può giustificare chi adotta un regime fiscale sbagliato su consiglio del notaio – Lastampa.it – 16/10

L’incertezza della norma e la buona fede del contribuente non sono bastate; cosa più importante, non è bastato nemmeno che la scelta del regime agevolativo fosse stata consigliata da un notaio: davanti ai giudici della Cassazione, l’affidamento non può essere invocato qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni fornite da soggetti terzi all’Amministrazione Finanziaria. Così, la Suprema Corte, con la sentenza 20058/15…

La vicenda, in breve: in riferimento ad un immobile con metratura superiore a 240 metri quadri, acquisito mediante atto notarile, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di liquidazione per imposte di registro e relative sanzioni, disconoscendo il beneficio “prima casa”. Al centro della vertenza, il fatto che il contribuente, al momento della stipula dell’atto, aveva sottoposto al notaio rogante la propria situazione, esibendo tutta la documentazione catastale…

Insomma, anche di fronte alla Commissione Tributaria il contribuente aveva affermato che l’atto era stato stipulato con il regime agevolativo in base a quanto era stato assicurato dal notaio rogante, in ordine alla “pacifica applicabilità dei benefici”. Se il notaio affermava che i benefici prima casa erano applicabili, il contribuente non poteva far altro che assecondarlo…

Tutto comprensibile, ma non scusabile. Perché… le assicurazioni rese da soggetti estranei all’amministrazione (anche se qualificati, come nell’esempio del notaio rogante) non rilevano.

 

da www.lastampa.it   del 16/10/2015

Nuova certificazione energetica edifici: i chiarimenti dei notai – Qualenergia.it – 06/10

Dal Consiglio Nazionale del Notariato una nota con precisazioni e chiarimenti sulle novità in vigore dal 1° ottobre in materia di certificazione energetica degli edifici, specie in relazione alla compravendita e alla locazione degli immobili…

Si ricorda, ad esempio, che la mancata allegazione dell’APE ad un atto traslativo a titolo oneroso comporta l’applicazione a carico delle parti di una sanzione pecuniaria che va 3.000 a 18.000 euro. Si potrebbe, di conseguenza, correre il rischio di vedersi applicata detta sanzione qualora venisse utilizzato un APE non valido, in quanto privo di una delle informazioni essenziali, stabilite dai decreti entrati in vigore.

Il notaio dovrà effettuare un controllo ‘formale’ verificando la corrispondenza del modello di APE utilizzato nel caso concreto con il format di APE approvato dal Ministero (allegato in Appendice B alle Linee Guida); mentre non ha nessuna responsabilità in ordine alla correttezza e alla completezza delle informazioni riportate nell’APE: unico responsabile per questo è il tecnico certificatore…

 

da www.qualenergia.it   del 06/10/2015

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